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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLA DI PROROGA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 361 del 10 gennaio 2023, si sono pronunciate in materia di validità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto.

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REATO COMMESSO DALL’AMMINISTRATORE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE EX D.LGS 231/2001

Con la sentenza n. 570 dell’11.01.2023, la Corte di Cassazione penale ha ribadito che la responsabilità dell’amministratore di una società in materia antinfortunistica non integra automaticamente e di per sé la responsabilità dell’ente.

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DATORE DI LAVORO AI FINI GIUSLAVORISTICI E PREVENZIONISTICI
 

Con decisione n. 9028 del 17.3.2022 la Corte di Cassazione (Sez. III pen.) si è pronunciata sul tema dell’individuazione del datore di lavoro ai fini delle responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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TRASFERIMENTO D’AZIENDA E OBBLIGHI DI BONIFICA

Con la sentenza del 1 aprile 2020, n. 2195 il Consiglio di Stato (Sez. VI) puntualizza due importanti principi in tema di bonifica di siti contaminati nel caso di successione (nella specie, a seguito di trasferimento d’azienda) di un operatore nella conduzione delle attività che, sotto la gestione di un differente soggetto giuridico, avevano in passato causato l’inquinamento del sito.

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GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA E ONERE DELLA PROVA

Con l’ordinanza n. 33612 del 15.11.2022, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che la prova della preesistenza dei vizi rispetto al momento del perfezionamento del contratto di vendita grava sul compratore

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RESPONSABILITA’ EX D.LGS 231/2001 E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Con la sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022 la Cassazione, cambiando orientamento, afferma che la responsabilità ascritta alla società in relazione alla commissione di un reato presupposto si trasferisce in capo ai soci in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

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RESPONSABILITÀ AMBIENTALI E CONCEZIONE SOSTANZIALISTICA DI IMPRESA

Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 12.1.2022, n. 217) torna sul tema della legittimità degli ordini di bonifica sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto responsabile della contaminazione nei casi in cui l’autore materiale della contaminazione e il soggetto destinatario dell’ordine non coincidono per effetto di operazioni societarie (nella specie, scissioni e fusioni infragruppo).

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INQUINAMENTO E RESPONSABILITA’ DA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO DEL SITO

Con la sentenza n. 1630 del 7 marzo 2022, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE: L’ISCRIZIONE DELL’ATTO PRECLUDE LA DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ

La Suprema Corte è di recente intervenuta in tema di operazioni straordinarie per ribadire la portata inderogabile del disposto di cui all’art. 2504-quater c.c. sui limiti alla pronuncia di invalidità della fusione.

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RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE EX D.LGS 231/2001

Con sentenza n. 33595 del 10 settembre 2021 la Cassazione ha chiamato a rispondere, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’impresa committente per l’incidente occorso al dipendente dell’impresa appaltatrice.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CLAUSOLA DI PROROGA DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 361 del 10 gennaio 2023, si sono pronunciate in materia di validità della clausola di proroga della giurisdizione contenuta in condizioni generali di contratto. 

 

Nel caso di specie, una società italiana aveva convenuto in giudizio una società francese per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla fornitura di un impianto industriale. La società francese eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo competente il giudice francese (nonché ritenendo applicabile la legge francese) sulla base di condizioni generali che prevedevano una proroga di giurisdizione in favore di quest’ultimo. Tale prospettiva veniva tuttavia disattesa dai giudici di primo e secondo grado, che ritenevano non applicabile la citata clausola di proroga della giurisdizione in quanto contenuta in un testo separato e autonomo dal contratto stesso, sebbene nell’indice di quest’ultimo risultasse un capitolo costituito appunto dalle condizioni generali.

 

Su quest’ultimo punto la Corte di Cassazione si è uniformata alle statuizioni della Corte d’Appello, rilevando come tale clausola fosse contenuta in un testo autonomo rispetto al contratto (ossia le condizioni generali di vendita), non richiamato in quest’ultimo, nonché privo di sottoscrizione, con ciò dovendosi ritenere non soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, dall’art. 23 del Reg. n. 44 del 2001 e dall’art. 25 del Reg. n. 1215 del 2012. Questi ultimi, infatti, consentono di derogare ai principi generali stabiliti dagli stessi in materia di competenza a condizione che le parti aderiscano a tale deroga in uno dei modi previsti dalle norme citate. In particolare, il requisito della forma scritta è soddisfatto solo quando il documento sottoscritto da entrambe le parti comprenda, se non la specifica approvazione della clausola di proroga della giurisdizione, almeno un richiamo espresso delle condizioni generali che la contengono, assente nel caso di specie. 

 

La Corte di Cassazione, richiamandosi tra l’altro alla propria precedente ordinanza n. 13594 del 2022, ha pertanto respinto il ricorso della società francese, non ritenendo sufficiente a integrare il requisito di cui sopra la mera indicazione nell’indice del contratto di un capitolo rappresentato dalle condizioni generali, posto che dette condizioni non erano firmate, né la clausola di proroga risultava espressamente richiamata nel testo del contratto stesso.
 

REATO COMMESSO DALL’AMMINISTRATORE E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE EX D.LGS 231/2001

Con la sentenza n. 570 dell’11.01.2023, la Corte di Cassazione penale ha ribadito che la responsabilità dell’amministratore di una società in materia antinfortunistica non integra automaticamente e di per sé la responsabilità dell’ente, presupponendo quest’ultima anche la sussistenza della colpa di organizzazione; tale colpa sarebbe ravvisabile in ipotesi di mancata attuazione delle cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

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Nel caso di specie, a seguito dell'infortunio mortale occorso a un dipendente era stata imputata alla società la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, per aver la società tratto, dalla condotta del reato (omicidio colposo dovuto all'inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) attribuito al suo amministratore unico, un vantaggio esplicitatosi nel risparmio derivante dall'impiego di lavoratori solo formalmente dipendenti di altra società e non dotati di adeguati strumenti di protezione individuale.

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La Suprema Corte ha tuttavia riformato la pronuncia di merito, rilevando come l'illecito amministrativo ex  D.Lgs. 231/2001 si configuri quando la commissione del reato presupposto sia funzionale a uno specifico interesse o vantaggio dell'ente, con conseguente esclusione della possibilità di attribuire all’ente la responsabilità amministrativa per un reato commesso da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi dell’ente stesso.

 

In particolare, nel caso in esame sarebbe mancata la prova della mancanza o dell'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, che non può esaurirsi nel mero accertamento della mancanza dell’adozione del modello di organizzazione e gestione, dovendo invece essere provata la sussistenza di un rapporto eziologico diretto tra il difetto di organizzazione e l’illecito penale, in modo da consentire di ricondurre la responsabilità per la condotta ascrivibile al soggetto autore del reato anche all’ente.
 

DATORE DI LAVORO AI FINI GIUSLAVORISTICI E PREVENZIONISTICI

Con decisione n. 9028 del 17.3.2022 la Corte di Cassazione (Sez. III pen.) si è pronunciata sul tema dell’individuazione del datore di lavoro ai fini delle responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Il tema è di particolare rilievo, dal momento che, da più parti, si è spesso sostenuta una distinzione tra la figura del datore di lavoro ai fini giuslavoristici e quella di datore di lavoro ai soli fini prevenzionistici, potendosi per tale via giungere a una duplicazione della figura di datore di lavoro all’interno della stessa azienda per imputare le responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in capo alla sola figura appositamente individuata allo scopo come datore di lavoro ai fini prevenzionistici. Corrisponde a prassi, all’interno dei consigli di amministrazione, di attribuire a un singolo consigliere delegato o a un soggetto terzo (solitamente il direttore generale o altre figure apicali nell’organizzazione aziendale) le competenze e i relativi poteri in materia di sicurezza sul lavoro, facendo assumere al soggetto delegato la qualifica, appunto, di datore di lavoro ai fini prevenzionistici. Nel caso in esame, il Pubblico Ministero aveva fatto ricorso contro la sentenza di assoluzione dell’imputato (membro del CdA e CEO), sostenendo l’insufficienza della delega conferita da quest’ultimo a un dipendente, in quanto idonea al trasferimento della qualifica di datore di lavoro ai soli fini della sicurezza, ma non anche in senso giuslavoristico.

 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso statuendo che la summenzionata distinzione non è possibile in virtù del principio dell’unicità della figura di datore di lavoro anche ai fini dell’individuazione delle responsabilità su di esso gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Ciò discenderebbe dalla stessa definizione di datore di lavoro di cui all’art. 2 del TU Sicurezza, ossia il “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. L’atto di delega idoneo a trasferire la qualifica di datore di lavoro al soggetto delegato deve quindi avere ad oggetto la gestione della complessiva organizzazione aziendale o quanto meno, in caso di impresa suddivisa in distinte unità produttive, della singola unità produttiva sottoposta alla sua direzione, non essendo a tale fine sufficiente il conferimento di poteri decisionali e di spesa limitati al solo ambito della gestione della sicurezza sul lavoro. Tale ultima delega appartiene infatti a una diversa tipologia, ossia la delega prevenzionistica disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, fatta dal datore di lavoro a un altro soggetto, la quale non è idonea al trasferimento della qualifica di datore di lavoro e soggiace ai limiti di cui all’art. 17 relativo agli obblighi non trasmissibili (redazione del documento di valutazione dei rischi e nomina del RSPP).

 

Stante quanto precede, è evidente come l’esigenza di unicità della figura del datore di lavoro espressa dalla   Suprema Corte, essendo da intendere come riferita all’esaustività dei poteri delegati al fine della gestione dell’unità produttiva di competenza (che non devono essere limitati, cioè, alla sola gestione della sicurezza, ma estesi all’intera organizzazione aziendale), non contrasti con la possibilità, nelle organizzazioni più complesse, di avere più datori di lavoro (cfr. in questo senso, Cass. pen., Sez. IV, 1.6.2021, n. 21522), ciascuno a capo della propria unità produttiva di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA E OBBLIGHI DI BONIFICA

Con la sentenza del 1 aprile 2020, n. 2195 il Consiglio di Stato (Sez. VI) puntualizza due importanti principi in tema di bonifica di siti contaminati nel caso di successione (nella specie, a seguito di trasferimento d’azienda) di un operatore nella conduzione delle attività che, sotto la gestione di un differente soggetto giuridico, avevano in passato causato l’inquinamento del sito.
 

Innanzitutto, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4225; decisione peraltro assunta in una vicenda relativa a un SIN che ha visto il nostro studio prestare assistenza in favore della parte risultata poi vittoriosa e i cui principi sono stati ribaditi anche in altre sentenze successive; cfr., da ultimo, Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 22 ottobre 2019, n. 10) viene ribadito che le norme in tema di obblighi di bonifica non hanno lo scopo di sanzionare “ora per allora” la condotta di inquinamento verificatasi in passato, ma hanno la funzione di porre attuale rimedio alla perdurante situazione di contaminazione dei luoghi. Ne consegue che il momento di verificazione della contaminazione stessa è del tutto indifferente al fine della valutazione delle responsabilità, ben potendosi collocare in un momento antecedente all’entrata in vigore delle specifiche disposizioni in tema di bonifica (ossia il D.Lgs. 22/1997, poi abrogato e sostituito dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006).
 

Il secondo importante principio enunciato dal Consiglio di Stato riguarda invece l’incidenza, sull’allocazione degli obblighi e delle conseguenti responsabilità in tema di bonifica di un sito contaminato, dell’intervenuto trasferimento dell’azienda o del  ramo d’azienda da parte del soggetto che tale azienda ha gestito nel momento del verificarsi delle condotte inquinanti all’operatore che si è poi trovato a gestire quella stessa azienda nel momento in cui sono entrate in vigore le disposizioni riguardanti gli obblighi di bonifica.
 

Anche a tale riguardo il Consiglio di Stato si rifà ad alcuni propri precedenti (cfr. il già menzionato Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2015, poi confermato da Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2019, n. 2926), affermando che la cessione del ramo d’azienda, diversamente dalle vicende successorie a titolo universale (come accade nel caso della fusione per incorporazione), che determinano l’estinzione del soggetto incorporato con conseguente passaggio all’incorporante delle eventuali responsabilità ambientali, non elimina gli obblighi di bonifica della società cedente per fenomeni di contaminazione causati dalla propria attività in epoca antecedente alla cessione. Ciò in quanto il trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) non determina una vicenda estintiva, né a livello soggettivo né a livello oggettivo, dal momento che il cedente, quale soggetto di diritto, permane anche dopo la cessione e, specularmente, rimangono in capo ad esso le obbligazioni già gravanti prima della cessione. Del resto, in applicazione dell’art. 2560, comma 1, c.c., il cedente, anche dopo la cessione, rimane titolare degli obblighi (e, più in generale, delle posizioni di responsabilità) rinvenienti dalla gestione del ramo d’azienda precedente alla cessione, tra cui rientrano anche le eventuali condotte inquinanti.
 

In definitiva, in applicazione dei principi enunciati dal Consiglio di Stato mediante la decisione di cui sopra, il soggetto che ha posto in essere la condotta inquinante, pur in epoca antecedente all’entrata in vigore della normativa concernente gli obblighi di bonifica, è e resta senz’altro tenuto a eseguire la bonifica del sito anche se, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia trasferito a terzi l’azienda o il ramo d’azienda interessato.

GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA E ONERE DELLA PROVA

Con l’ordinanza n. 33612 del 15.11.2022 la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che la prova della preesistenza dei vizi rispetto al momento del perfezionamento del contratto di vendita grava sul compratore. Ciò in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo a una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore. Quest’ultima può essere volta alla modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redibitoria". L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti: essa si riferisce esclusivamente ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto, appunto, mentre ogni vizio posteriore alla conclusione dello stesso può dar luogo solo all'esatto adempimento dell’obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento.

RESPONSABILITA’ EX D.LGS 231/2001 E CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Con la sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022 la Cassazione, cambiando orientamento, afferma che la responsabilità ascritta alla società in relazione alla commissione di un reato presupposto si trasferisce in capo ai soci in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese.   

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In particolare, nel caso di specie i soci e legali rappresentanti di una società a responsabilità limitata erano stati riconosciuti responsabili per aver omesso di mettere a disposizione del lavoratore un'attrezzatura idonea a lavorare in quota, così violando il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 111, comma 1, lett. a), mentre la società era stata ritenuta responsabile essendo stato il reato commesso da soggetti con qualifica di rappresentanti e amministratori, oltre che a vantaggio e nell'interesse dell'ente.

 

Secondo l’orientamento precedente, la cancellazione della società dal registro avrebbe comportato l’estinzione dell’illecito. Infatti con la pronuncia n. 41082 del 10.9.2019, la Suprema Corte, in un caso di cancellazione a seguito di chiusura della procedura di fallimento, aveva precisato che “in tema di responsabilità da reato degli enti, l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente determina l'estinzione dell'illecito previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato" (si veda anche Cass. n. 25492 del 27.4.2021).

 

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte attesta invece che la cancellazione della società dal registro delle imprese non rappresenta un problema in termini di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti precedenti alla sua cancellazione, responsabilità che si trasferisce appunto in capo ai soci. Ciò anche in virtù del fatto che, quando il legislatore ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti, lo ha fatto in maniera esplicita.
 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALI E CONCEZIONE SOSTANZIALISTICA DI IMPRESA

Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 12.1.2022, n. 217) torna sul tema della legittimità degli ordini di bonifica sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto responsabile della contaminazione nei casi in cui l’autore materiale della contaminazione e il soggetto destinatario dell’ordine non coincidono per effetto di operazioni societarie (nella specie, scissioni e fusioni infragruppo). I giudici amministrativi fanno nuovamente applicazione, ai fini dell’affermazione della responsabilità, della concezione sostanzialistica di impresa di origine comunitaria, secondo cui si deve applicare il principio della prevalenza dell’unità economica del gruppo rispetto alla pluralità soggettiva delle imprese controllate.

 

Infatti, nonostante la concezione sostanzialistica di impresa si sia sviluppata nella materia della tutela della concorrenza, ciò non esclude che lo stesso principio possa essere applicato anche in altri settori, tra cui quello ambientale, in cui, a fronte di una pluralità giuridica soggettiva delle imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata un’identità economica del gruppo e un conseguente beneficio derivante alla holding, e quindi al gruppo nel suo insieme, dall’attività di una società controllata. Ciò impone di non limitarsi, nell’accertamento delle responsabilità, all’individuazione “dell’autore materiale” della condotta di inquinamento (ossia l’entità che conduce o ha condotto direttamente l’attività inquinante), ma di estenderlo a quei soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore (cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 6.4.2020, n. 2301).

 

In precedenza, anche il TAR Lombardia (Brescia, Sez. I, 9 agosto 2018, n. 802) ha offerto interessanti spunti in argomento, affermando che qualsiasi riorganizzazione societaria attuata infragruppo non è mai opponibile all’amministrazione quando abbia lo scopo, o comunque il risultato, di rendere più difficile la tutela dell’interesse pubblico costituito dagli obiettivi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate. Ciò in applicazione del concetto estensivo e sostanzialistico di “operatore economico”, tale per cui, indipendentemente da quale che sia l’entità appartenente ad un gruppo di imprese che svolge o ha svolto l’attività inquinante, tutte le società tra loro legate dal vincolo di gruppo possono essere chiamate a rispondere in qualità di responsabile, anche qualora la società controllata che in concreto gestiva l’attività inquinante sia stata cancellata o trasformata.

 

Individuare una responsabilità ambientale in capo a un soggetto diverso da quello che ha materialmente posto in essere la condotta inquinante può apparire non del tutto coerente con l’esigenza di rispettare il principio fondamentale del “chi inquina paga”, a mente del quale è solo l’autore della condotta inquinante a dover sostenere i costi necessari a prevenire o rimuovere l’inquinamento; ma a una più attenta analisi così in realtà non è. Infatti, occorre precisare che, come statuito dalla Corte di Giustizia UE, affinché un gruppo di società possa costituire un’impresa unica ai fini di un’imputazione di responsabilità non è sufficiente la mera partecipazione azionaria di maggioranza della società madre nella società figlia, essendo altresì necessario accertare che quest’ultima abbia in concreto un legame di dipendenza così marcato da escluderne una sostanziale autonomia decisionale (ad es. in caso di applicazione di direttive impartite dalla società madre). È solo in tali contesti che, in coerenza con il principio “chi inquina paga”, è possibile affermare un’estensione della responsabilità ambientale al soggetto che ha un controllo solo giuridico, e non di fatto, sulla fonte di inquinamento, cioè in virtù, per dirla con le parole del Consiglio di Stato, di poteri decisionali o che rendano comunque possibile la condotta inquinante in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore, dalla quale condotta, peraltro, normalmente consegue un’utilità economica per il gruppo.

INQUINAMENTO E RESPONSABILITA’ DA POSIZIONE DEL PROPRIETARIO DEL SITO

Con la sentenza n. 1630 del 7 marzo 2022, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento. Pertanto, “ove il responsabile non sia individuabile o non provveda, e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato, gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente”.
 

In particolare, nel caso di specie, il Consiglio di Stato si è trovato a esaminare il caso di un fiume inquinato a causa dell’immissione di sostanze idrocarburiche attraverso la percolazione dell’argine a pelo d’acqua. In prima battuta, l’ordine di provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica è stato indirizzato a una struttura alberghiera proprietaria del sito adiacente al fiume, nonostante non vi fossero dati che inducessero a ritenere che l’attività alberghiera fosse individuabile come fonte dell’inquinamento. 
 

Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito che il proprietario ha l’obbligo di bonificare solo ove si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato. Infatti, secondo i giudici amministrativi, “non è configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata […]”. Ciò, alla luce del principio comunitario “chi inquina, paga” (recepito dal nostro ordinamento - art. 239 c. 1 D.Lgs. 152/2006), in base al quale l’esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione non può essere imposta al proprietario del sito che non sia anche responsabile dell’inquinamento. Proprietario che, tuttavia, può subire un’azione di rivalsa da parte dell’amministrazione che provvede alla bonifica, laddove il responsabile dell’inquinamento non sia individuato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE: L’ISCRIZIONE DELL’ATTO PRECLUDE LA DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ

La Suprema Corte è di recente intervenuta in tema di operazioni straordinarie per ribadire la portata inderogabile del disposto di cui all’art. 2504-quater c.c. sui limiti alla pronuncia di invalidità della fusione; norma peraltro richiamata anche per le scissioni dal successivo art. 2506-ter c.c. 

 

In particolare, mediante la sentenza emessa dalla Sezione I (n. 8120 del 14.3.2022), i giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che, in materia societaria e in caso di operazioni straordinarie, il citato art. 2504-quater c.c. prevede espressamente che, una volta eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'invalidità dello stesso non può più essere dichiarata. Ciò preclude la possibilità di far valere tanto i vizi dell'atto di fusione medesimo, quanto quelli relativi al procedimento relativo alla sua formazione e alla iscrizione e vale a preservare l'effettività dell'organizzazione societaria nascente dall'operazione di fusione (o da quella di scissione). 

 

In base a tale norma, pertanto, una volta che sia operata l'iscrizione dell’atto in questione nel registro delle imprese, è sostanzialmente preclusa qualsiasi pronuncia di invalidità dell'atto medesimo, evitandosi così tutte le gravi difficoltà che nascerebbero nel caso in cui fosse dichiarata nulla una fusione già attuata. Fermo restando quanto precede, la Suprema Corte aggiunge tuttavia che “ciò non impedisce alle parti dell'accordo di fusione (o di scissione) di assumere determinazioni negoziali in presenza di una modificazione dei valori patrimoniali presi in considerazione nel progetto di fusione o di scissione”, come può accadere nel caso in cui emergano differenze rispetto al progetto di scissione (circostanza verificatesi nel caso di specie).
 

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE EX D.LGS 231/2001

Con la sentenza n. 33595 del 10 settembre 2021 la quarta sezione penale della Cassazione ha chiamato a rispondere, anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l’impresa committente per l’incidente occorso al dipendente dell’impresa appaltatrice. 


Nel caso di specie, il committente aveva richiesto all’impresa appaltatrice di contenere l'attività di realizzazione del forno di cui all'imputazione nel periodo di chiusura estiva della società. Nonostante il contenimento dei tempi richiesto non abbia poi trovato concreta attuazione secondo quanto rilevato dalle indagini, i giudici hanno appurato che l’impresa committente aveva un diretto interesse a tale contenimento: esso avrebbe infatti comportato un risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro pagate e, comunque, di costo complessivo dell'opera. Specularmente, secondo i giudici, la fretta nella realizzazione dell’opera ha costituito sintomo e, al contempo, effetto della disorganizzazione strutturale con la quale la committente aveva gestito l'attività nel corso della quale è occorso l’infortunio de quo. 


In ragione di ciò, sotto il profilo della responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la Suprema Corte ha ravvisato il vantaggio di cui all'art. 5, D.Lgs. 231/2001 nella velocizzazione degli interventi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione, richiamando sul punto una precedente sentenza della medesima sezione (Cass. pen., Sez. IV, 5 maggio 2020, n. 13575).

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